Termini generali e condizioni

Termini e condizioni standard di vendita e consegna

§ 1. Dellnltions
1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna; e del Contratto, si applicheranno i seguenti termini:
• “Acquirente” – entità che conclude un Contratto con il Fornitore
• “Fornitore” – WITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede legale
a Zielonka, ul. Biznesowa 22, Biale Blota, iscritta nel registro degli imprenditori del registro del tribunale nazionale tenuto dal tribunale distrettuale di Bydgoszcz, XIII dipartimento economico dell’NCR, con il numero NCR (KRS): 0000152871, titolare del numero di identificazione fiscale (NIP):
554-023-67-95, Numero di Identificazione Statistica (REGON): 090019133, con capitale sociale di 100.000,00 PLN;
• “Contratto” – un accordo quadro sulla cooperazione tra il Fornitore e l’Acquirente;
• “Ordine d’acquisto” – un ordine scritto per la consegna di pompe, valvole miscelatrici e altri accessori offerti da WITA Sp. z o.o. per il mercato polacco, concluso tra il Fornitore e l’Acquirente;
• “Giorno lavorativo” – tutti i giorni tranne sabato, domenica e giorni festivi in ​​Polonia;
• “Beni” – prodotti offerti dal Fornitore e acquistati dall’Acquirente;
• “Listino Prezzi” – un documento che costituisce un’appendice al Contratto, in cui il Fornitore determina i prezzi dei Beni nonché altri oneri relativi al Contratto;
• “Parti” – il Fornitore e l’Acquirente;
• “Forza Maggiore” – significa e include qualsiasi circostanza o evento indipendente dal controllo del Fornitore – sia prevedibile che imprevedibile al momento della stipula del Contratto – a seguito delle quali il Fornitore non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni – sia a seguito di un Evento di forza maggiore o per inadempienza dei fornitori del Fornitore. Nel caso in cui l’evento di Forza Maggiore continui per un periodo di tre (3) mesi consecutivi (o nel caso in cui il Fornitore preveda che il ritardo continui per un periodo di tre (3)
mesi consecutivi), il Fornitore avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell’Acquirente.
In particolare, si intendono tutti gli eventi straordinari, di natura esterna, impossibili da prevedere e ai quali non si può efficacemente resistere nonostante l’impiego della massima prudenza, quali, in particolare: disastri, incendi, alluvioni e altre calamità naturali , esplosioni, attentati terroristici, disordini sociali, scioperi, atti di guerra, che impediscono, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi previsti dal Contratto o che ostacolano l’adempimento di tali obblighi ai sensi del Contratto.

§ 2. Effettuazione e conferma degli ordini
1. Gli ordini per le Merci devono essere effettuati per iscritto. Le parti hanno convenuto che l’ordine della merce costituisce una dichiarazione presentata dall’acquirente al fornitore per iscritto
(compreso il modulo elettronico via e-mail), costituente un’offerta di acquisto dei Beni, irrevocabile per la durata di 7 giorni, specificando le condizioni di acquisto e consegna dei Beni ivi indicate, tra cui: l’oggetto della consegna, la data dell’ordine, il prezzo
dei Beni, il valore dell’ordine, i termini di pagamento, le date e le condizioni di consegna, compreso il luogo di consegna e requisiti aggiuntivi.
2. Entro il periodo di validità dell’Ordine di Merci, il Fornitore dovrà confermare l’Ordine di Merci ricevuto. Le Parti hanno concordato la conferma dell’Ordine
per le Merci costituisce una dichiarazione fatta dal Fornitore all’Acquirente, per iscritto
(compreso il modulo elettronico via e-mail), costituente accettazione dell’Ordine di Beni.
3. L’Ordine di Merci o la conferma dell’Ordine di Merci effettuata elettronicamente via e-mail deve essere allegato come allegato firmato in formato PDF.
4. La conclusione del Contratto relativo all’Ordine avrà luogo dal momento della conferma dell’Ordine dei Beni da parte del Fornitore entro il periodo di validità dell’ordine. La mancata conferma dell’Ordine di Beni da parte del Fornitore significa che l’ordine di Beni non è stato accettato per l’esecuzione.
5. Qualsiasi modifica dei termini dell’Ordine o integrazione dell’Ordine oggetto del Contratto potrà essere apportata in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.
6. Le parti escludono l’applicazione dell’articolo 68, comma 2, del codice civile.
7. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione dei Beni durante l’esecuzione del Contratto. Tuttavia, non è obbligato ad apportare tali modifiche alla Merce già consegnata.

§ 3. Esecuzione degli ordini
1. Il luogo in cui i Beni vengono lasciati a disposizione dell’Acquirente è il luogo indicato nel contenuto dell’Ordine o il magazzino del Fornitore a Zielonka o un altro luogo specificato nel Contratto.
2. Quando i Beni saranno consegnati all’indirizzo indicato nel contenuto dell’Ordine o ad altro indirizzo dell’Acquirente indicato nel Contratto, il Fornitore dovrà preparare adeguatamente i Beni per il trasporto e trasferirli al vettore da lui scelto.
3. L’Acquirente è tenuto a ritirare i Beni acquistati entro 7 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte del Fornitore, inviata via e-mail, dell’avvenuta esecuzione dell’Ordine. Dopo la scadenza del periodo specificato nella frase precedente, il Fornitore dovrà immagazzinare la Merce nel magazzino del Fornitore o in altro luogo da lui scelto, a spese e rischio dell’Acquirente.
4. Salvo diversa decisione delle Parti, per ordini superiori a 1.000,00 (mille) zloty netti, le spese di trasporto saranno a carico del Fornitore. Per ordini inferiori all’importo sopra indicato, le spese di trasporto saranno a carico dell’Acquirente e tali costi verranno aggiunti alla fattura IVA relativa al Contratto.
5. Il momento della consegna della Merce è:
6. Il rischio di perdita o danno accidentale ai Beni passerà all’Acquirente:
• in caso di ritiro della merce personalmente da parte dell’Acquirente – al momento del ritiro;
• negli altri casi – al momento della consegna della Merce da parte del corriere all’Acquirente.
7. L’accettazione della Merce da parte dell’Acquirente o del suo rappresentante sarà confermata da un protocollo di accettazione al momento della consegna della merce. L’Acquirente esaminerà i Beni verificando la conformità dei Beni consegnati con le specifiche scritte nel Contratto al momento della consegna.

§ 4. Prezzi e pagamento
1. In cooperazione tra le Parti i prezzi sono determinati sulla base del Listino Prezzi attuale pubblicato sul sito web del Fornitore all’indirizzo www.wita.pl, specificando i prezzi dei Beni, il periodo di validità del listino prezzi e le regole per il suo aggiornamento.
2. I nuovi prezzi non comprendono le consegne dei Beni precedentemente ordinati e confermati dal Fornitore, nonostante la consegna avverrà dopo l’entrata in vigore del nuovo Listino Prezzi.
3. Annunci, pubblicità, cataloghi e altro materiale pubblicitario relativo ai Beni offerti dal Fornitore hanno solo scopo informativo e non costituiscono un’offerta ai sensi del Codice Civile.
4. I prezzi del Fornitore sono prezzi franco magazzino del Fornitore più un’adeguata aliquota dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), applicabile alla data di conferma scritta dell’Ordine da parte del Fornitore.
5. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi nel Listino Prezzi del Fornitore sono prezzi espressi in zloty polacco (PLN) o euro (EUR), e il pagamento al Fornitore dovrà essere effettuato nella valuta specificata nel contenuto dell’Ordine di Acquisto.
6. Salvo diverso accordo, il pagamento della Merce consegnata all’Acquirente ai sensi della disposizione § 3 comma 1 delle GTSD dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Acquirente di una fattura IVA correttamente emessa.
7. La data del pagamento sarà la data in cui l’intero importo dovuto viene accreditato sul conto bancario del Fornitore indicato nella fattura IVA.
8. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la forma base di pagamento sarà il bonifico sul conto bancario del Fornitore indicato nel Contratto concluso con l’Acquirente e sulla fattura IVA.
9. In caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto, risultante anche da una sola fattura IVA, il Fornitore si riserva il diritto di riconoscere come immediatamente esigibili tutti gli importi dovuti, compresi i pagamenti derivanti da fatture non ancora scadute. Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento dei crediti scaduti da parte dell’Acquirente, il Fornitore avrà il diritto di accreditare il pagamento effettuato dall’Acquirente prima agli interessi legali di mora e poi ai crediti più dovuti, indipendentemente dal fatto che l’Acquirente abbia indicato, quale credito viene pagato.
10. Qualora l’Acquirente non effettui il pagamento completo o il saldo dei Beni acquistati nella forma e nei termini specificati nel Contratto, il Fornitore avrà il diritto di sospendere l’esecuzione delle ulteriori parti dell’Ordine oggetto del Contratto. fino al saldo dell’importo dovuto, senza incorrere in alcuna passività finanziaria su questo conto.
11. Il fornitore potrà modificare unilateralmente il Listino Prezzi durante il periodo di validità del Contratto, senza che ciò costituisca modifica del Contratto.
12. In caso di mancato pagamento puntuale di almeno una fattura, il Fornitore avrà il diritto di annullare tutti gli sconti concessi all’Acquirente nell’anno solare in corso. L’annullamento dello sconto dovrà essere confermato da una richiesta di pagamento degli importi dovuti risultanti dalla differenza di prezzo dei Beni prima della concessione dello sconto rispetto alla differenza di prezzo dei Beni dopo la concessione dello/degli sconto/i. .

§ 5. Responsabilità
1. L’Acquirente è tenuto ad esaminare attentamente la Merce, in particolare in termini di quantità e qualità (quantità, materiale, dimensioni) direttamente al momento del ricevimento e ad accertare eventuali ammanchi o danni alla Merce subiti durante il trasporto, pena la perdita del diritto richiedere.
2. Eventuali ammanchi dei Beni ordinati, incoerenze dei Beni rispetto al Contratto o alla distinta di prelievo nonché danni meccanici ai Beni accertati dall’Acquirente dovranno essere segnalati per iscritto sulla bolla di consegna o sulla copia della distinta di prelievo e, inoltre, in un separato protocollo contenente il nome e i recapiti del trasportatore e una descrizione completa del danno, firmato sia dall’autista che dall’Acquirente, sotto pena di decadenza da ogni ulteriore pretesa di reclamo che l’Acquirente dovesse avere . La bolla di consegna e la distinta di prelievo che non contengono alcuna indicazione sulla quantità e qualità dei Beni ordinati costituiscono prova dell’esecuzione del Contratto senza alcuna riserva da parte dell’Acquirente.
3. Nel caso in cui venga accertato un difetto qualitativo o quantitativo della Merce consegnata, l’Acquirente è tenuto a garantire l’integrità della Merce, in particolare ad astenersi dall’installare la Merce difettosa fino a quando il reclamo non sarà preso in considerazione dal Fornitore, pena la perdita del diritto di proprietà. diritto a qualsiasi reclamo nei confronti del Fornitore.

§ 6. Reclami
1. Le Parti sono obbligate a collaborare nell’esercizio dei diritti di reclamo, in particolare a garantire l’accesso ai Beni oggetto del reclamo al fine di esaminarli da parte del Fornitore o di un terzo da esso incaricato, al fine di determinarne la validità del reclamo, incluso esaminare se i Beni contestati sono stati utilizzati in conformità allo scopo previsto, in particolare in conformità con le informazioni contenute nelle istruzioni per l’uso, il montaggio, la manutenzione e nella documentazione dei Beni, nonché presentare tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’esecuzione dei servizi e per consentire l’attuazione del metodo selezionato per risolvere il reclamo segnalato.
2. Nel caso in cui vengano accertati difetti della merce acquistata che non possono essere rilevati nonostante un attento esame della merce al momento della ricezione, l’Acquirente è tenuto a denunciare i difetti immediatamente al Fornitore, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla loro scoperta, in caso di Beni con imballo opaco.
3. L’Acquirente dovrà denunciare al Fornitore il difetto accertato per iscritto, contenente una breve descrizione del difetto dei Beni o dei loro componenti, a pena di nullità. La denuncia scritta dovrà contenere una breve descrizione del difetto riscontrato dall’Acquirente, unitamente alla documentazione fotografica documentante la merce contestata.
4. Nel caso in cui sia necessario condurre una perizia tecnica scritta o altri test appropriati condotti da un esperto o da un istituto, al fine di determinare l’esistenza di un difetto o la sua causa, il reclamo sarà preso in considerazione dopo che il Fornitore avrà ricevuto il parere dell’esperto o testare i risultati delle Merci.
5. L’esame dei Beni da parte del Fornitore o di un terzo incaricato dal Fornitore deve essere evidenziato da un protocollo appropriato. Il contenuto del protocollo includerà i commenti delle Parti riguardanti i Beni esaminati.
6. La prima reazione del Fornitore al reclamo presentato dall’Acquirente dovrà essere effettuata per iscritto o in formato elettronico, al più tardi entro quattordici giorni dalla data di ricevimento del reclamo. La risposta definitiva ai reclami presentati dovrà essere fornita entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del parere dell’esperto o dei risultati delle prove sui Beni. Reclami circa la natura e la quantità dei Beni consegnati verranno presi in considerazione solo nel caso in cui i difetti di cui sopra siano stati denunciati immediatamente al momento del ricevimento dei Beni e l’Acquirente adempia a tutti gli obblighi di diligenza derivanti dal presente paragrafo.
7. In caso di reclamo infondato, i costi necessari per determinare l’esistenza di un difetto nella Merce, compresi in particolare i costi di una perizia o di un esame, i costi di trasporto della Merce, saranno a carico dell’Acquirente. I costi di cui sopra possono essere coperti da una fattura IVA separata emessa dal Fornitore.

8. In caso di riconoscimento del reclamo come giustificato, il Fornitore può, a sua discrezione, sostituire la Merce con una priva di difetti, abbassare il prezzo della Merce oggetto del reclamo, eliminare i difetti della Merce applicata o concedere un adeguato risarcimento fino al valore netto di i beni. L’esecuzione di una qualsiasi delle attività di cui sopra esaurisce tutte le pretese dell’Acquirente nei confronti del Fornitore.
9. La mancata segnalazione del reclamo secondo le modalità descritte ai commi precedenti comporterà la perdita di ogni diritto di reclamo da parte dell’Acquirente.
10. Il Fornitore non sarà responsabile dei danni causati da un uso o immagazzinamento improprio della merce da parte dell’Acquirente, in particolare in situazioni di:
• trasporto o immagazzinamento inadeguato dei Beni da parte dell’Acquirente,
• installazione, messa in servizio, funzionamento o manutenzione dei Beni non conformi alle istruzioni del produttore
• altri danni causati ai Beni non attribuibili al produttore
11. La presentazione di un reclamo in garanzia non esonera l’Acquirente dall’obbligo di pagare tempestivamente il prezzo o il compenso al Venditore.
12. È esclusa la responsabilità del Fornitore in garanzia per difetti della Merce.

§ 7. Riservatezza e protezione dei dati
1. Il Fornitore riconosce che tutti i dati tecnico/produttivi, commerciali e finanziari comunicati all’Acquirente dal Fornitore costituiscono informazioni riservate. L’Acquirente non divulgherà tali informazioni riservate ad appaltatori e terzi e non utilizzerà le informazioni riservate per scopi diversi da quelli concordati dalle Parti in conformità ai termini del Contratto. Alla scadenza o alla risoluzione del Contratto, le Parti dovranno restituire immediatamente e su prima richiesta tutti i materiali e le informazioni precedentemente forniti dall’altra Parte, che possono essere restituiti. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione di tale materiale e informazioni laddove tale divulgazione non sia necessaria.
2. L’obbligo di mantenere segrete le informazioni riservate non si applica alle informazioni la cui comunicazione è imposta da disposizioni inderogabili di legge vincolanti per il Contraente.
3. Per violazione della riservatezza da parte del Cliente, il Fornitore ha diritto ad una penale contrattuale pari al 5% del fatturato annuo realizzato con il Cliente. Il Fornitore avrà diritto al risarcimento della penale contrattuale anche nel caso in cui non abbia subito alcun danno a causa della violazione della riservatezza.
4. Il pagamento della penale contrattuale non esclude la possibilità di ulteriori pretese, in particolare se il Fornitore subisce un danno superiore all’importo della penale contrattuale.

§ 8. Forza maggiore
1. Il Fornitore non sarà responsabile per l’inadempimento o l’inesatto adempimento degli obblighi contrattuali se:
• l’inadempimento o la prestazione impropria è dovuta ad interruzioni nel processo di produzione dei Beni o
• l’inadempimento o l’inesatto adempimento siano dovuti ad un evento di Forza Maggiore, come di seguito indicato e/o alle disposizioni di legge generalmente applicabili.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, l’esecuzione della/e parte/i rilevante/i del Contratto sarà sospesa per la durata dell’inadempimento, per cui il Fornitore non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per alcun danno risultante.

§ 9. Legge applicabile
Le presenti Condizioni Generali, il Contratto e tutte le attività connesse alla vendita dei Beni dovrebbero essere regolate dalla legge polacca.

§ 10. Clausola informativa
1. L’amministratore dei dati personali forniti dall’Acquirente nell’ambito del Contratto è il Fornitore. Qualora nell’ambito del Contratto siano stati trasferiti dati personali di dipendenti o collaboratori dell’Acquirente, l’informativa si applicherà anche ad essi e dovrà essere loro messa a disposizione da parte dell’Acquirente. I dati saranno trattati in conformità alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 /EC (di seguito GPDR, RODO).
2. I dati personali forniti dall’Acquirente verranno trattati ai fini dell’esecuzione del Contratto, dell’esecuzione di altre prestazioni sulla base del consenso prestato dall’Acquirente, per l’adempimento degli obblighi derivanti da norme universalmente vincolanti a carico del Fornitore e per gli scopi derivanti da interessi legalmente giustificati realizzati dal Fornitore, in particolare ai fini dell’esecuzione del Contratto, del trattamento dei reclami e della determinazione, indagine e difesa delle reciproche pretese – ai sensi dell’Articolo 6.1 (a), (b), (c) e (f) del GPDR (RODO).
3. I dati personali dell’Acquirente saranno trattati per tutta la durata del Contratto o fino alla scadenza dei reciproci diritti derivanti dal Contratto o per il periodo richiesto dalla legge generalmente applicabile.
4. I destinatari dei dati personali dell’Acquirente saranno entità legate al Fornitore, che forniscono servizi per il Fornitore e entità che collaborano con il Fornitore.
5. I dati personali raccolti dall’Acquirente non saranno trasferiti ad affiliate del Fornitore al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Se si rendesse necessario trasferire i dati personali dell’Acquirente ad altre entità, il Fornitore garantirà che siano adottate garanzie speciali sotto forma di clausole modello e garantirà che venga applicato un livello adeguato di protezione dei dati per proteggere i dati.
6. L’Acquirente ha il diritto di accesso al contenuto dei suoi dati e il diritto di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei suoi dati, diritto di opposizione, diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento, effettuato sulla base del consenso prima della revoca.
7. L’Acquirente ha il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali dell’Acquirente violi le disposizioni del GPDR (RODO) o altre disposizioni che specificano le modalità di trattamento e protezione dei dati personali dati.
8. Il conferimento dei dati personali da parte dell’Acquirente è volontario e risulta dal Contratto concluso e dalla collaborazione economica intrapresa, e la conseguenza del mancato conferimento dei dati potrà essere l’impossibilità parziale o totale di eseguire il Contratto da parte del Fornitore. I dati personali forniti dall’Acquirente potranno essere utilizzati per prendere decisioni in modo automatizzato sulla base dei dati personali trattati con l’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, in conseguenza di tale trattamento, sarà possibile determinare i dati personali dell’Acquirente preferenze e comportamenti sulla base dei dati personali e della storia del rapporto commerciale dell’Acquirente con il Fornitore. La profilazione verrà utilizzata allo scopo di preparare e presentare all’Acquirente un’offerta di marketing personalizzata.

9. L’Acquirente potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati del Fornitore inviando un messaggio all’indirizzo
indirizzo e-mail: biuro@wita.pl o inviando una lettera all’indirizzo: WITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Biznesowa 22, 86-005 Zielonka.
10. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali dell’Acquirente in relazione all’attuazione del GPDR (RODO) sono disponibili nell’Informativa sulla privacy disponibile su
http://wita.pl/ogolne-warunki-handlowe. In caso di domande, contattare l’Ufficio Servizio Clienti del Fornitore: biuro@wita.pl

§ 11. Esportazione di merci
1. I Beni contrassegnati con i marchi del Fornitore ed esportati dall’Acquirente al di fuori dei confini della Repubblica di Polonia non possono essere contrassegnati con i marchi dell’Acquirente, le sue etichette, emblemi o in qualsiasi altro modo indicare il collegamento dell’Acquirente con il Merce. Nel caso in cui l’Acquirente abbia violato il divieto di cui sopra, il Fornitore può richiedere all’Acquirente il pagamento di una penale contrattuale pari al 100% del prezzo netto dei Beni che hanno violato il divieto. Il pagamento della penale contrattuale dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla data di ricevimento di un sollecito scritto di pagamento da parte dell’Acquirente sul conto della Consegna indicato nel contenuto del sollecito.
2. In caso di violazione del divieto di cui al § 10.1, il valore netto dei Beni sarà determinato in base al valore netto in vigore al momento della conferma da parte del Fornitore dell’ordine effettuato dall’Acquirente per il presente contratto.

§ 12. Modifiche alle GTSD
1. Il fornitore può modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali durante il periodo di validità del Contratto, senza che ciò costituisca una modifica del Contratto.
2. Le modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno pubblicate sul sito web del Fornitore all’indirizzo: http://www.wita.pl/ogorne-warunki-handlowe (sotto forma di testo consolidato aggiornato), l’Acquirente sarà informato ogni volta via e-mail.
3. Il Fornitore potrà apportare modifiche unilaterali di cui al § 7.1 mediante comunicazione inviata via e-mail. Il fornitore indicherà nella notifica quando entreranno in vigore le modifiche introdotte.
4. Se l’Acquirente non accetta le modifiche alle presenti GTSD, dovrà risolvere il Contratto mediante preavviso entro 14 giorni dalla data di pubblicazione delle informazioni relative alle modifiche alle presenti GTSD. La mancata risoluzione del Contratto da parte dell’Acquirente sarà considerata come accettazione del contenuto attuale delle GTSD.

§ 13. Fatture elettroniche
1. L’Acquirente accetta sin d’ora l’emissione e la trasmissione di fatture IVA in formato elettronico in formato PDF via e-mail. Queste fatture saranno trattate come originali.
2. L’Acquirente accetta che i duplicati e le correzioni delle fatture IVA vengano inviati in formato elettronico in formato PDF, dall’indirizzo: ksiegowosc@wita.pl, protetti con una firma elettronica, verificati mediante un certificato non qualificato, all’indirizzo di posta elettronica dell’Acquirente indicato nel Contratto o in un separato accordo delle Parti o in un Ordine scritto. I duplicati e le correzioni delle fatture IVA trasmesse in questo modo saranno trattati come originali.
3. Nel caso in cui ostacoli formali e tecnici impediscano l’emissione e l’invio di fatture, duplicati o correzioni in formato elettronico nelle modalità sopra specificate, allora le fatture dovranno essere inviate tramite posta elettronica secondo termini concordati separatamente tra Fornitore e Acquirente o in formato cartaceo modulo.

§ 14. Disposizioni finali
1. Il Fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà, copyright e altri diritti sui documenti relativi ai Beni (ad esempio fotografie, disegni, descrizioni). Possono essere messi a disposizione di terzi solo se espressamente destinati alla trasmissione onword; in tutti gli altri casi con la conoscenza e previo consenso del Fornitore.
2. Tutte le controversie o divergenze di opinione in relazione alle presenti CGV e al Contratto saranno risolte davanti al tribunale comune competente per la sede del Fornitore.
3. L’Acquirente autorizza irrevocabilmente e incondizionatamente il Fornitore ad effettuare, previa notifica all’Acquirente e indipendentemente dalla data di scadenza dei debiti nei confronti del Fornitore, una detrazione dei crediti dell’Acquirente nei confronti del Fornitore con i crediti del Fornitore nei confronti dell’Acquirente ai sensi del Contratto .
4. Il Fornitore può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi delle CGV e del Contratto senza il consenso dell’Acquirente.
5. Il Fornitore, al fine di garantire i crediti che gli spettano nei confronti dell’Acquirente, può assicurarli presso la compagnia specializzata nell’assicurazione dei crediti. L’Acquirente è quindi obbligato a sottoporsi alla procedura di verifica dell’Assicuratore.
6. La cessione dei diritti e degli obblighi derivanti dal Contratto da parte dell’Acquirente a un terzo richiede il preventivo consenso del Fornitore espresso per iscritto, a pena di nullità. Il Fornitore, quando acconsente a trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, può subordinare il proprio consenso al rispetto di determinate condizioni da parte dell’Acquirente che effettua il trasferimento.
7. L’Acquirente dichiara di rispettare ed attuare tutte le disposizioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, al trasporto di materiali pericolosi, alla salute dei dipendenti, alla tutela dell’ambiente e di altri enti o cose, alle quali dovessero essere esposti in relazione all’attività attuazione del Contratto.
8. Se determinate disposizioni delle CGV non fossero applicabili all’acquirente, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni delle CGV.
9. L’Acquirente è tenuto a informare per iscritto il Fornitore, a pena di nullità, di tutte le modifiche che potrebbero ostacolare l’esecuzione delle disposizioni del Contratto/CGV, in particolare delle modifiche dei suoi dati di indirizzo.
10. Le GTSD diventano vincolanti per le Parti del Contratto al momento della sua conclusione, fatte salve le norme contenute nel § 12 delle GTSD.

Termini di pagamento:

Entro 8 giorni dalla data della fattura meno uno sconto del 3%, oppure entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione.

Condizioni di consegna in Germania: franco fabbrica, a partire da € 500 franco domicilio.

Condizioni di consegna all’estero: importi della fattura fino a € 500 netti franco fabbrica, oltre € 500 franco confine tedesco.